Statuto

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata 

  1. E’ costituita un’organizzazione di volontariato denominata “Terra del Sorriso odv”, con sede a Trieste. La denominazione sociale dovrà intendersi integrata dell’acronimo “ETS” dal momento dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui all’art. 22 del D.Lgs 117/2017, mentre prima di tale momento sarà mantenuto anche l’acronimo O.N.L.U.S.
  2. L’ associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto  

L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo 

1.“Terra del Sorriso odv” è un’organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti e svolge la sua attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

  1. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.
  2. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
  3. L’associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

Art. 4

Finalità 

  1. “Terra del Sorriso odv” è costituita al fine di promuovere lo sviluppo e l’autonomia personale e sociale nei confronti esclusivamente di ragazzi/persone diversamente abili, e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017:
  2. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    c) prestazioni socio sanitarie di cui a Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 14/02/2001 pubblicato in G.U. 119 dd. 06/06/2001 e successive modificazioni;
    d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 53 del 28/03/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22/04/2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari culturali formativi o lavorativi;
  3. s) agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 2 della legge 18/08/2015 n. 141 e successive modificazioni;

Operativamente persegue questi fini attraverso le seguenti attività:

– creazione di attività volte allo sviluppo di abilità lavorative in ambito agricolo;

– predisposizione di esperienze di residenzialità per favorire e motivare opportunità di vita

indipendente;

-promozione di progetti e di attività in occasione di manifestazioni, congressi e seminari su temi in

linea con gli scopi statutari;

-progettazione e realizzazione di corsi di formazione (professionale) dei ragazzi;

-progettazione e realizzazione di interventi da attuare c/o istituti, organizzazioni, scuole pubbliche e

private di ogni ordine e grado;

-progettazione e realizzazione di interventi in ambito sociale e socio-sanitario;

-orientamento scolastico e professionale;

-svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo.

  1. L’associazione può esercitare inoltre a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, cioè secondarie e strumentali secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi e al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

 

Art. 5

Patrimonio 

  1. Il patrimonio dell’Associazione è formato:
  • dalle entrate che sono costituite come segue:
  • dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
  • da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
  • da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
  • da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
  • dai  beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
  1. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
  2. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione 

  1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea.
  2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale 

  1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione 

  1. “Terra del Sorriso odv” risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
  2. Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
  3. L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
  4. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

 

Art. 9

Ammissione 

  1. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, altre organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, in numero non superiore al 50% delle ODV associate, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
  1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per le persone fisiche;
  • l’indicazione della denominazione, sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per gli enti;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione d’ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivarlo e comunicarlo agli interessati.

  1. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi ha proposto la domanda, può, entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
  1. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 12. (morte, recesso, esclusione).

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
  1. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 10

Diritti degli associati 

  1. Gli associati hanno il diritto di:
  1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  2. essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  3. frequentare i locali dell’associazione;
  4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  5. concorrere alla elaborazione ed all’approvazione del programma dell’attività;
  6. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  7. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Art. 11

Doveri 

  1. Gli associati hanno l’obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
  1. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate, sono vietati i rimborsi forfettari.
  2. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
  3. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
  4. Gli associati possono altresì rendersi disponibili per il versamento di un eventuale contributo a sostegno di ulteriori attività e progetti.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione 

  1. La qualità di associato si perde per

    a) esclusione

  2. b) recesso
  3. c) decesso
  4. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, arreca danni materiali o morali all’associazione, oppure non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l’ha versata entro il termine fissato dal consiglio direttivo, può essere escluso dall’associazione.
  5. L’esclusione avviene mediante deliberazione dell’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’interessato.

  1. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
  2. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita delibera da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all’anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

  1. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
  2. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  3. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non vantano alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

 

Titolo IV

Organi dell’Associazione

 

Art. 13

Organi 

  1. Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo, qualora nominato.

Art. 14

Composizione dell’assemblea 

  1. L’assemblea è composta da tutti i soci in carica.
  2. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa.
  3. All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o a mezzo delega da conferire ad altro socio; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

 

Art. 15

Convocazione dell’assemblea 

  1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
  2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea. La convocazione potrà avvenire a mezzo e-mail o lettera semplice.
  3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
  4. L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
  5. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.

Art. 16

Validità dell’assemblea 

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell’assemblea 

  1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
  2. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
  3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell’assemblea 

  1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
  2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell’assemblea 

  1. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
  1. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. c) approva il bilancio;
  4. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. e) delibera sull’esclusione degli associati,
  6. f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  9. i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

 

In particolare l’assemblea delibera in sede ordinaria di:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell’Organo di Controllo.
  • fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
  • deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
  • deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare l’esclusione degli associati.

in sede straordinaria di:

  • deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  • deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 20

Consiglio Direttivo 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall’assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
  3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto e non è ammessa delega.
  4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto, a mezzo e-mail o lettera semplice, contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
  5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
  6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo sceglie tra i propri componenti il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, ed il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni 

  1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’assemblea. Le cariche non sono retribuite; sarà previsto un rimborso per le spese autorizzate eventualmente sostenute per l’attività dell’associazione, non sono ammessi rimborsi forfettari
  2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. Il Consiglio Direttivo:
  • svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  • predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’associazione;
  • sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
  • delibera l’ammissione dei nuovi soci;
  • provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
  • Cura la tenuta dei seguenti libri sociali:
    -libro degli associati;
    -registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    -libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri con presa visione presso la sede previa presentazione di richiesta scritta

  1. Nell’esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente 

  1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
  2. Il Presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
  4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell’associazione.
  5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 23

Il Segretario 

  1. L’associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
  2. cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea;
  3. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del libro degli associati;
  4. è responsabile della corrispondenza dell’Associazione
  5. provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’associazione;
  6. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
  7. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo (Tesoriere).

Art. 24

Organo di Controllo 

1.Sussistendone l’obbligo ai sensi dell’art 30 del D.Lgs 117/17 o su richiesta dell’assemblea, l’associazione nomina un Organo di Controllo ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore.
2. Ove nominato, l’Organo di Controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di Enti del Terzo Settore.

  1. L’associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando ne sussista la necessità per legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all’Organo di Controllo

Titolo V

Il bilancio

 

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo 

  1. Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ai sensi del D.LGS. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
  2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
  3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
  4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. I bilanci approvati devono essere depositati a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.
  5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.
  6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

 

Art. 26

Regolamento interno 

  1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 27

Collegio arbitrale 

  1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
  2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’Associazione.

Art. 28

Scioglimento 

  1. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.
  2. Nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore il patrimonio, salva diversa destinazione prevista dalla legge, è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità nelle modalità previste dalla legge.
  3. L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

Art. 29

Rinvio 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.